Applicazione graduale dell’obbligo delle comunicazioni telematiche delle operazioni ai fini Iva

Pubblicato il 16 settembre 2010

Con una risposta ad un’interrogazione parlamentare presentata in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario all’Economia, Sonia Vitale, ha confermato la volontà dell’Amministrazione finanziaria di non procedere con un’applicazione generalizzata della norma prevista dall’articolo 21 del Dl 78/2010 in materia di “Comunicazioni telematiche all’agenzia delle Entrate”.

L’obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per importi superiori ai 3mila euro, trova degli argini precisi al fine “di limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti” tenuti alla sua applicazione. In particolare, le indicazioni fornite confermano che il Fisco procederà con un adeguamento graduale dei contribuenti ai nuovi obblighi di legge per non appesantirli fin da subito con adempimenti troppo gravosi. Così, ai fini del redditometro, il sottosegretario Vitali ha spiegato che è confermato l’intento di coinvolgere negli adempimenti prescritti “una ristretta platea dei titolari di partita Iva, escludendo milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione”.

Inoltre, richiamando la finalità principe della norma, che è quella di permettere di individuare celermente i soggetti a rischio evasione, lo stesso Sottosegretario ha lasciato intendere – rispetto alle prime anticipazioni – che è meno probabile l’esclusione dalle comunicazioni delle operazioni verso privati. Anzi, l’incombenza dovrebbe essere applicata ai fini proprio del redditometro, dato che l’incrocio dei dati acquisiti potrebbe consentire una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi di affari e dei costi indicati in sede di dichiarazione oltre che all’individuazione delle spese e dei consumi di particolare rilevanza utili ai fini dell’individuazione della capacità contributiva del singolo soggetto.

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