Apprendistato, esclusa la trasformazione dal primo al terzo livello

Pubblicato il 24 novembre 2020

Il contratto di apprendistato di I livello (per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica) non può trasformarsi in un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Tuttavia, le due tipologie di contrattazione possono succedersi nel percorso lavorativo di un soggetto.

A chiarirlo è l’INL, con il parere n. 1026 del 23 novembre 2020.

Apprendistato, la disciplina sulla trasformazione

L’art. 43, co. 9, del D.Lgs. n. 81/2015 consente espressamente la trasformazione del contratto di apprendistato di I livello (per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica) in apprendistato professionalizzante.

Ciò allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nei limiti di durata massima complessiva individuata dalla contrattazione collettiva avente i requisiti di cui all'art. 42, co. 5.

Successivamente, con gli interpelli nn. 8 del 2 febbraio 2007 e 38 del 5 novembre 2010, il Ministero del Lavoro ha avuto modo di precisare che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica l’instaurazione di un successivo rapporto formativo. Ciò vale sempre che la qualificazione che si vuol raggiungere con il nuovo contratto non sia già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto, in quanto, in tal caso il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso.

Sul punto, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17574 dell’1 novembre 2020, stabilendo che “è ben possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale, purché l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita”.

Apprendistato, il parere dell’INL

Alla luce di quanto appena affermato, l’INL non ritiene possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante.

Al contrario, non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni ostative alla “successione” di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine.

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