Apprendistato: senza formazione il rapporto è a tempo indeterminato

Pubblicato il 21 maggio 2020

L’assenza di un piano formativo e la provata mancata formazione portano a ritenere che un contratto identificato come di apprendistato sia simulato e a qualificare il rapporto di lavoro in essere come ordinario, a tempo indeterminato.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9286 del 20 maggio 2020, ha confermato una decisione di secondo grado pronunciata in accoglimento delle doglianze di una lavoratrice che, nella specie, aveva lamentato la nullità del contratto di apprendistato in essere con il datore per assenza degli elementi costitutivi del rapporto negoziale.

I giudici di merito avevano accertato la simulazione del contratto in oggetto, ritenendo che il rapporto impugnato, in mancanza di una effettiva formazione professionale e di un piano formativo individuale in capo alla tirocinante, fosse in realtà qualificabile come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Apprendistato escluso in presenza di attività routinarie 

La Corte di Piazza Cavour ha considerato la decisione in oggetto conforme all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale.

In detta tipologia contrattuale – ha continuato la Suprema corte – il ruolo preminente assunto dalla formazione rispetto all’attività lavorativa, esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, in linea con tale ultimo orientamento, si era pronunciata con una valutazione congruamente motivata, incensurabile in sede di legittimità.

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