Apprendisti assunti dalle liste di mobilità: contribuzione piena dopo i 18 mesi

Pubblicato il 23 luglio 2013 Dopo la pubblicazione della circolare n. 128/2012 in materia di apprendistato, l’Inps con il messaggio 11761 del 22 luglio 2013, rilascia altre informazioni per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità con l’obiettivo di favorire la loro riqualificazione professionale.

Già con il precedente documento di prassi, l’Inps aveva precisato la possibilità per chi assume in apprendistato lavoratori in mobilità di fruire di un regime contributivo agevolato per i primi 18 mesi, ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della Legge n. 223/1991. Per il primo anno e mezzo dalla data di assunzione, infatti, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84%, di cui il 10% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico del dipendente.

Ora, l’Ente previdenziale specifica che trascorso tale periodo agevolato previsto dalla legge, la contribuzione a carico dell’azienda che assume apprendisti dalle liste di mobilità è dovuta in misura piena. Il carico contributivo del lavoratore rimane, invece, al 5,84%, fermo restando che il rapporto di lavoro rimane quello di apprendistato, fino alla scadenza contrattualmente prevista in relazione alla diversa tipologia.

Relativamente alle singole misure contributive (IVS, Cuaf, malattia, maternità, ASpI), si specifica ulteriormente che esse saranno quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione previdenziale e alle caratteristiche aziendali, tenuto conto delle eventuali riduzioni di legge (aliquota Cuaf). Per questi lavoratori, inoltre, continueranno a valere le misure compensative a favore della previdenza complementare e del Fondo di tesoreria Inps.

Riguardo le modalità operative per la compilazione del flusso Uniemens, il messaggio rinvia a quanto disposto nel punto 7 della circolare 128/2012.
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