Appropriazione indebita nei confronti dell'ex coniuge: il reato viene meno se la querela è rimessa

Pubblicato il 22 febbraio 2011 I giudici della Seconda sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 6438 del 21 febbraio 2011, hanno annullato, con rinvio, la condanna impartita nei gradi precedenti nei confronti di un uomo accusato di appropriazione indebita per aver rifiutato, in sede di separazione coniugale, di restituire alla ex moglie i beni del corredo.

I giudici di prime cure avevano considerato, nella specie, anche l'aggravante del "possesso di cose a titolo di relazioni domestiche e di coabitazione", aggravante che di per sé rendeva il reato – a detta delle corti di merito - perseguibile d'ufficio; irrilevante era stata quindi considerata la successiva rimessione di querela depositata dalla ex coniuge.

Secondo la Cassazione, tuttavia, l'articolo 649, comma secondo, del Codice penale, in materia di delitti contro il patrimonio, sancisce la punibilità a querela della persona offesa per tutti i fatti se commessi a danno del coniuge legalmente separato, compresi quelli che, come nella specie, pur essendo generalmente punibili a querela, sarebbero procedibili d'ufficio in presenza di aggravanti. La sentenza impugnata è stata quindi annullata per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.
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