Appropriazione indebita per l'amministratore di condominio che, dopo la revoca, non lascia l'incarico

Pubblicato il 29 luglio 2013 Sussiste il dolo specifico, che connota il reato di appropriazione indebita (art. 646, c.p.), nel comportamento dell'amministratore di condominio che continua a comportarsi come tale anche dopo essere stato revocato dall'assemblea.

Lo ha sostenuto la Corte di cassazione, con sentenza n. 29451 del 10 luglio 2013, ravvisando che tale comportamento poneva l'amministratore nella situazione di poter accampare nuove pretese verso i condomini.

I giudici hanno ribadito che l'ingiusto profitto, cui fa riferimento l'articolo di legge, non necessariamente deve intendersi in senso patrimoniale; inoltre, esso può essere anche, potenziale non essendo richiesto che si realizzi effettivamente.

Ad aggravare la situazione, anche il fatto che l'amministratore si è rifiutato di consegnare, al momento della revoca, la documentazione in suo possesso inerente la contabilità; ciò ha impedito che il nuovo amministratore svolgesse normalmente il suo mandato.
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