Approvata in via definitiva la mediazione obbligatoria per le liti civili

Pubblicato il 29 ottobre 2009

Si apre una nuova era nel panorama giuridico civile con l'approvazione da parte del governo del decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale che consente la composizione alternativa delle liti già dalla conclusione del contratto.

Nel dettaglio il decreto legislativo prevede due tipi di conciliazione: una facilitativa, che opera quando il mediatore, soggetto professionale e terzo, interviene per far raggiungere alle parti un accordo amichevole tra loro; una aggiudicativa, che opera quando il mediatore propone una risoluzione della controversia valutando colpe e meriti. Le parti dovranno forzatamente passare per la mediazione civile in prima di instaurare un giudizio in materia di diritto della locazione, quello di condominio, attribuzione di colpa medica e in caso di contratti bancari, finanziari e assicurativi. In tutti gli altri casi sarà facoltà delle parti volervi accedere o meno. I giudici, tuttavia, potranno sempre segnalare alle parti che possono comporre la lite utilizzando la mediazione quindi definire la controversia.

Quando, dopo aver scelto la strada della mediazione, le parti non la ritengono più soddisfacente ai loro scopi è possibile iniziare l’ordinario giudizio civile, facendo attenzione però che la parte che ha rifiutato la mediazione, qualora il giudice aderisca alla proposta iniziale avanzata dal mediatore, sarà tenuto a risarcire le spese legali e giudiziarie oltre ad una aggiuntiva tassa. L’istituto della mediazione prevede quindi la creazione della nuova figura professionale del mediatore che ha natura di soggetto specializzato e indipendente e che opererà sotto l’ala del Ministero della giustizia, da cui sarà controllato.

L’articolo 15 dello schema di decreto dispone che alla mediazione possano accedere anche i consumatori interessati ad una stessa “azione” (class action); anzi, l’obbligo di mediazione non esclude l’azione collettiva.

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