Aree edificabili, al Fisco non basta l’Ici

Pubblicato il 26 aprile 2008 Dalla lettura dell’articolo 36, comma 2, del Dl 223/06 si capisce che ai fini dell’Ici, dell’imposta di registro, dell’Irpef e dell’Iva un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sulla base di ciò, molti uffici delle Entrate si avvalgono dei trasferimenti immobiliari, a loro noti, in quanto soggetti alle sopra enunciate imposte per determinare la plusvalenza, che si ritiene assoggettabile a Irpef quale reddito diverso. Il comportamento degli uffici risulta conforme alle delucidazioni contenute nella circolare n, 28/2006, che aveva assegnato natura interpretativa alla disposizione. Tuttavia, queste istruzioni appaiono in contrasto con i principi fissati dallo Statuto del contribuente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Visite mediche di controllo: nuove funzionalità dall'Inps

16/05/2025

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con le deroghe Amato

16/05/2025

Autoimpiego nei settori strategici in GU: doppio bonus per i giovani

16/05/2025

Ecobonus: omessa comunicazione a ENEA? La detrazione rimane

16/05/2025

Bonus investimenti 4.0 2025: modello aggiornato per prenotare il tax credit

16/05/2025

Cessione dei crediti DTA: procedura più semplice per l'infragruppo

16/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy