Rottamazione-quater: rata entro il 9 marzo 2026. Stop alla riammissione

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La Rottamazione-quater, introdotta dall’articolo 1, commi 231-252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), prevede una nuova scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione.

Per mantenere i benefici della definizione agevolata, è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2026. In applicazione del termine di tolleranza previsto dalla normativa, i pagamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro lunedì 9 marzo 2026.

Di seguito l’analisi dettagliata delle regole applicabili, delle modalità di pagamento e delle conseguenze in caso di inadempimento.

Termine ordinario e tolleranza di legge

La disciplina della Rottamazione-quater riconosce un termine di tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza ordinaria della rata.

Per la rata con scadenza 28 febbraio 2026 si applicano:

  1. i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge;
  2. il differimento al primo giorno lavorativo utile qualora la scadenza cada in un giorno festivo o non lavorativo.

Poiché il termine di tolleranza si sovrappone al fine settimana, il pagamento sarà considerato regolare se effettuato entro:

  • 9 marzo 2026.

Il versamento entro tale data consente di restare in regola con il piano rateale indicato nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Rottamazione-quater: stop alla riammissione nel Decreto Milleproroghe 2025

Nel corso dell’iter di conversione del Decreto-Legge n. 200/2025 (Decreto Milleproroghe 2025) era stata prospettata una possibile riapertura dei termini per i contribuenti riammessi alla definizione agevolata.

L’ipotesi prevedeva la possibilità di:

  • versare entro il 28 febbraio 2026 anche la rata precedentemente non corrisposta (ad esempio quella con scadenza 30 novembre 2025);
  • regolarizzare la posizione mediante il pagamento contestuale di due rate.

Tale proposta emendativa non è stata inserita nel testo definitivo del Decreto-Legge n. 200/2025, che dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo 2026.

Alla data attuale, pertanto, non è prevista alcuna nuova riammissione alla Rottamazione-quater.

Modalità di pagamento della rata

Il pagamento della rata della Rottamazione-quater può essere effettuato attraverso diverse modalità operative.

  1. Servizio “Paga online” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  2. Pagamento presso:
    • Uffici postali;
    • Ricevitorie abilitate;
    • Tabaccai convenzionati.
  3. Utilizzo dei bollettini allegati alla Comunicazione delle somme dovute.

Recupero della Comunicazione delle somme dovute

Una copia della Comunicazione delle somme dovute è disponibile:

  • nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • nell’area pubblica, mediante compilazione del form dedicato e allegazione della documentazione di riconoscimento, anche senza credenziali di accesso.

La Comunicazione contiene:

  • il dettaglio delle cartelle e degli avvisi inclusi nella definizione agevolata;
  • l’importo delle rate;
  • le scadenze del piano;
  • i moduli di pagamento.

Pagamento parziale delle cartelle: utilizzo del servizio “ContiTu”

Qualora il contribuente intenda estinguere in forma agevolata solo alcune cartelle o avvisi ricompresi nella Comunicazione delle somme dovute, è possibile utilizzare il servizio telematico “ContiTu”.

Il servizio consente di:

  • selezionare i singoli carichi che si intendono definire;
  • ricalcolare l’importo dovuto limitatamente ai debiti scelti;
  • ottenere i nuovi moduli di pagamento aggiornati.

Questa opzione permette una gestione flessibile della definizione agevolata, pur nel rispetto delle scadenze previste dal piano originario.

Conseguenze del mancato o tardivo pagamento

La normativa sulla Rottamazione-quater stabilisce regole stringenti in caso di inadempimento.

In particolare, si perde il beneficio della definizione agevolata se:

  • il pagamento non viene effettuato;
  • il pagamento avviene oltre il termine ultimo del 9 marzo 2026;
  • il pagamento è effettuato per un importo inferiore rispetto a quanto dovuto.

In tali ipotesi:

  • la definizione agevolata decade;
  • gli importi versati sono considerati acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • l’Agente della riscossione può riprendere le ordinarie procedure di recupero.

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