Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026
Pubblicato il 06 marzo 2026
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L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato che, in applicazione del termine di tolleranza previsto dalla normativa, i versamenti per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater saranno considerati tempestivi se effettuati entro lunedì 9 marzo 2026.
Il rispetto di tale termine è essenziale per mantenere i benefici della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, introdotta dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Rottamazione-quater: scadenza della rata e termine di tolleranza
La disciplina della definizione agevolata prevede un termine di tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza ordinaria delle rate.
Per la rata fissata al 28 febbraio 2026, il calendario applicabile è il seguente:
- 28 febbraio 2026, scadenza ordinaria della rata;
- 5 giorni di tolleranza previsti dalla normativa;
- differimento al primo giorno lavorativo utile quando la scadenza cade in giorni non lavorativi.
Poiché il periodo di tolleranza coincide con il fine settimana, il pagamento sarà considerato regolare se effettuato entro il 9 marzo 2026.
Il versamento entro tale data consente ai contribuenti di restare in regola con il piano rateale indicato nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Possono effettuare il pagamento:
- i contribuenti in regola con le rate precedenti;
- i contribuenti riammessi alla definizione agevolata ai sensi della Legge n. 15 del 2025.
Cos’è la Rottamazione-quater
La Rottamazione-quater riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La definizione agevolata consente di estinguere i debiti versando esclusivamente:
- il capitale;
- le spese di notifica;
- le eventuali spese per procedure esecutive.
Non sono invece dovute le seguenti componenti del debito:
- sanzioni;
- interessi iscritti a ruolo;
- interessi di mora;
- aggio della riscossione.
Per quanto riguarda multe stradali e altre sanzioni amministrative, la definizione agevolata prevede l’eliminazione delle somme dovute a titolo di interessi e maggiorazioni, mentre resta dovuto l’importo della sanzione originaria.
Modalità di pagamento della rata
Il pagamento della rata può essere effettuato utilizzando diversi canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tra le principali modalità disponibili:
- servizio “Paga online” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- tabaccherie e ricevitorie abilitate;
- sportelli bancomat (ATM) abilitati;
- canali telematici di banche e Poste Italiane, tramite il sistema pagoPA;
- App Equiclick;
- sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, previo appuntamento.
Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini allegati alla Comunicazione delle somme dovute.
Recupero dei moduli di pagamento
I contribuenti che non dispongono dei moduli di pagamento possono recuperare la documentazione attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In particolare, è possibile ottenere una copia della Comunicazione delle somme dovute:
- accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- compilando il form disponibile nell’area pubblica del portale, allegando un documento di identità, senza necessità di credenziali di accesso.
La comunicazione contiene:
- il dettaglio delle cartelle e degli avvisi inclusi nella definizione agevolata;
- l’importo delle rate;
- il calendario delle scadenze;
- i moduli per il pagamento.
Servizio “ContiTu” per il pagamento selettivo dei debiti
Il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione anche il servizio “ContiTu”, che consente una gestione flessibile della definizione agevolata.
Attraverso il servizio telematico è possibile:
- selezionare le singole cartelle o avvisi che si intende definire;
- ricalcolare l’importo dovuto limitatamente ai debiti scelti;
- ottenere nuovi moduli di pagamento aggiornati.
Questa funzione consente di pagare in forma agevolata solo una parte dei debiti inclusi nella comunicazione.
Rottamazione-quater: conseguenze del mancato pagamento
La normativa sulla definizione agevolata prevede regole rigorose in caso di inadempimento.
Il contribuente perde i benefici della Rottamazione-quater nei seguenti casi:
- mancato pagamento della rata;
- pagamento effettuato oltre il termine del 9 marzo 2026;
- pagamento di importo inferiore rispetto a quanto dovuto.
In tali situazioni:
- la definizione agevolata decade;
- gli importi già versati restano acquisiti come acconto sul debito residuo;
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può riprendere le ordinarie procedure di recupero del credito.
Il rispetto della scadenza del 9 marzo 2026 rappresenta quindi un passaggio fondamentale per i contribuenti che intendono mantenere i benefici della Rottamazione-quater e proseguire il piano di pagamento agevolato.
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