Arriva il codice per le sanzioni relative all’utilizzo di costi per prestazioni inesistenti

Pubblicato il 08 agosto 2012 "Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Questa la previsione normativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl n. 16/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Al fine di consentire il versamento delle suddette sanzioni, mediante modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “9695”.

Tale codice va inserito nella sezione Erario del modello F24, in corrispondenza delle somme della colonna “Importi a debito versati”. Per quanto riguarda i campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, questi devono riportare le informazioni desunte dall’atto notificato al contribuente.

A renderlo noto l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83 del 7 agosto 2012.
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