Arriva l’estate e aumentano le possibilità di utilizzo dei lavoratori “a chiamata”

Pubblicato il 11 giugno 2010

Il contratto a chiamata o anche detto “job on call” presenta un’elevata flessibilità, che lo rende particolarmente adatto per essere utilizzato nei periodi estivi. Dal cuoco, al cameriere, al commesso possono svolgere prestazioni lavorative mettendosi a disposizione del datore di lavoro, con il fine di svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

Il contratto a chiamata può essere concluso con lavoratori con meno di 25 anni o più di 45 anni di età, anche pensionati, e per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Le attività per le quali si possono assumere lavoratori intermittenti devono essere previste dai CCNL oppure devono essere quelle indicate in una tabella allegata al regio decreto 2657/1923. Non si può ricorrere al suddetto tipo di contratto per sostituire dei lavoratori in sciopero oppure se nelle unità produttive si è proceduto, nei sei mesi precedenti, ai licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni. Divieto anche nel caso di sostituzione di lavoratori posti in cassa integrazione o se le imprese non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

Il lavoratore a chiamata che presta attività lavorativa non può essere discriminato e deve ricevere lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori di pari livello o mansioni. La retribuzione o i trattamenti pensionistici vanno riproporzionati al lavoro effettivo svolto.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che si avvalgono della suddetta tipologia contrattuale, essi devono obbligatoriamente comunicare l’assunzione del lavoratore online, al più tardi il giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro. La comunicazione si deve fare quando inizia e quando cessa il rapporto di lavoro.  Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto alla registrazione del lavoratore nel libro unico del lavoro.

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