Arrotondamenti, fai-da-te nell’Ue

Pubblicato il 06 marzo 2009 Un contenzioso di natura tributaria con giudice inglese chiama al pronunciamento la Corte di giustizia delle Comunità europee che - nella sentenza 5 marzo 2009, relativa alla causa C-302/07 – esamina se la regola nazionale che prevede il metodo di arrotondamento dell’Iva per difetto per i soli operatori che emettono fattura leda il principio di neutralità. E' doverosa la premessa che tale criterio di neutralità viene disatteso nella esclusiva ipotesi che i soggetti che si trovano nella medesima situazione ricevano diverso trattamento. Sulla base di ciò, la corte europea afferma come nella fattispecie che ad essa viene rappresentata non vi sia identità di situazioni. Infatti, gli operatori nazionali che emettono fattura arrotondano l’Imposta sul valore aggiunto nella fattura stessa, riscuotendo dal cliente l’eguale importo d’Iva che corrispondono allo Stato mentre i dettaglianti che non emettono fattura e riscuotono dai clienti un prezzo comprensivo dell’Iva, effettuando l’arrotondamento in contabilità, verserebbero allo Stato un importo inferiore a quello riscosso. Il Paese membro che, potendo liberamente adottare i criteri che ritenga più idonei, consenta l’arrotondamento per difetto ai soli contribuenti tenuti alla fattura - non anche a quelli che vendono i beni e i servizi per un prezzo comprensivo dell’imposta - non viola il predetto principio di neutralità. Neppure quello di proporzionalità.
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