Tutela INAIL per i lavoratori delle piattaforme digitali: nuovi chiarimenti
Pubblicato il 07 luglio 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con la circolare n. 40 del 4 luglio 2025, l’INAIL si sofferma sulle tutele assicurative e sui connessi obblighi gestionali da assolvere per i lavoratori che rendono l’attività di lavoro mediante piattaforme digitali, di cui la categoria maggiormente diffusa e conosciuta è quella dei ciclofattorini (o riders), che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui,
La circolare, emanata dopo aver acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dà corso alle istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 9 del 18 aprile 2025, avente come oggetto la “Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali”.
La circolare ministeriale, si ricorda, reca una ricognizione giuridica delle diverse tipologie contrattuali adottabili, in attesa del recepimento della direttiva UE 2024/2831 (entro il 2 dicembre 2026).
Lavoro mediante piattaforme digitali: classificazione dei rapporti di lavoro
a circolare ministeriale n. 9 del 18 aprile 2025, a cui la circolare n. 40 del 2025 dell’INAIL fa puntuale riferimento, evidenzia che le prestazioni rese tramite piattaforme digitali possono presentarsi sotto tre forme distinte, con riflessi diretti anche sul regime assicurativo:
1. lavoro autonomo genuino, identificabile in assenza di poteri:
- direttivi, come l’imposizione di aree o percorsi;
- di controllo, ad es. geolocalizzazione per fini non strumentali;
- sanzionatori, come il sistema di ranking con conseguenze economiche,
e contraddistinto dalla facoltà di rifiutare incarichi o disconnettersi senza penalizzazioni è determinante per la qualificazione.
2. rapporto di lavoro subordinato, configurabile in presenza dei classici indici di subordinazione ex art. 2094 c.c. (direzione, controllo, sanzioni), come slot orari imposti, punteggi reputazionali vincolanti, direttive in tempo reale attraverso l’algoritmo della piattaforma.
La circolare evidenzia, al riguardo, come occorra prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato.
Il lavoro intermittente è ritenuto particolarmente capace di adeguarsi alle dinamiche tipiche del rider subordinato.
3. collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, configurabili nei casi in cui all’attività dei ciclo-fattorini può essere applicata la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di subordinazione formale, purché in presenza di prestazione personale e continuativa e organizzazione unilaterale da parte del committente.
Profili assicurativi INAIL
Con la circolare n. 40 del 4 luglio 2025, l’INAIL distingue i profili assicurativi in base alla natura del rapporto lavorativo, precisando che in tutti i casi gli oneri sono integralmente a carico della dell’impresa titolare della piattaforma digitale (committente), ai sensi dell’art. 27 del DPR 1124/1965.
Lavoro autonomo
Se ricorre un rapporto di lavoro autonomo si applica l’articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Come retribuzione imponibile per la determinazione dei premi assicurativi si assume la retribuzione convenzionale giornaliera, di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio assicurativo.
Collaborazioni etero-organizzate
Se ricorre una collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applica, per la determinazione dell’imponibile assicurativo, la disciplina del lavoro subordinato
La base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere.
Attenzione però, come chiarito nella circolare ministeriale, i premi INAIL devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal CCNL di riferimento e non l’imponibile previsto per i parasubordinati.
Rapporto di lavoro subordinato
La base imponibile è anche in questo caso data dalla retribuzione effettiva ex art. 51 del TUIR e art. 29 del DPR 1124/1965, che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera)
Si conferma l’integrale responsabilità del datore di lavoro (piattaforma).
Riders autonomi: chiarimenti già forniti dall’Inail
L’INAIL, con la circolare n. 40/2025, infine, conferma le indicazioni operative già contenute nella nota n. 866 del 23 gennaio 2020 per i riders autonomi, tra cui:
- l’estensione della copertura assicurativa anche per consegne senza veicoli e consegne con automobili;
- la definizione di "giorno assicurabile" come ogni giorno in cui viene effettuata almeno una consegna;
- la tariffa applicabile, Voce 0721 per consegne di merci effettuate a piedi o con veicoli a due ruote o assimilabili e Voce 9121 per altri veicoli.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: