Art-Bonus per fondazioni

Pubblicato il 08 novembre 2017

Anche le erogazioni liberali finalizzate al sostegno di una fondazione possono fruire del credito d’imposta denominato ‘Art-Bonus’.

La precisazione arriva dalla risoluzione n. 136 del 7 novembre 2017 dell’agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello di un contribuente che chiedeva se una fondazione di diritto privato, costituita da un ministero per gestire beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato, possa essere considerata istituto o luogo della cultura di “appartenenza pubblica”.

Art-bonus

Il Dl n. 83/2014 ha introdotto  un credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. La norma specifica che il credito d’imposta spetta anche per il “sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”.

Visto che la questione attiene all'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta, si è ritenuto di acquisire il parere del ministero dei Beni culturali (Mibact). Questi ha rilevato che “il requisito dell'appartenenza pubblica, oltre che dall'appartenenza allo stato, alle regioni e agli altri enti territoriali, può essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni”.

Tra queste la risoluzione n. 136/2017 menziona:

Anche le fondazioni, in quanto aventi natura pubblicistica, fruiscono dell’Art-Bonus

In presenza di una di queste caratteristiche, quindi, anche gli istituti della cultura con personalità giuridica di diritto privato, perché costituiti in forma di fondazione, possiedono natura sostanzialmente pubblicistica e quindi possono ricevere erogazioni liberali come l’Art-bonus, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

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