Articoli online tutelati dal diritto di cronaca

Pubblicato il 06 marzo 2014 Con la sentenza n. 10594 del 5 marzo 2014, la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento cautelare del sequestro preventivo che il Tribunale di Roma aveva disposto con riferimento ad alcuni articoli pubblicati sul sito web di una testata giornalistica, nell'ambito di un procedimento penale per diffamazione.  

I giudici di legittimità hanno riconosciuto che la diversità ontologica e strutturale del mezzo telematico rispetto a quello cartaceo non consentiva una automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'articolo 21 Costituzione, comma 3, sulla libertà di stampa.

Tuttavia, gli stessi hanno anche evidenziato che l'organo giudicante, nel procedere con il sequestro, avrebbe dovuto avere consapevolezza che la misura aveva ad oggetto non "cose", bensì “informazioni e/o opinioni”.

In considerazione di questa circostanza, la Suprema corte ha evidenziato che il sequestro preventivo del mezzo di comunicazione diverso dalla stampa può essere disposto quando non emerga ictu oculi la probabile sussistenza di una causa di giustificazione come quella di cui all'articolo 51 Codice penale, “sub specie del diritto di cronaca e/o di critica”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy