Artigiani e commercianti doppio appuntamento con l’Inps nel mese di novembre

Pubblicato il 04 novembre 2010

Il 16 novembre scade il termine per il versamento - ad opera degli autonomi - della terza rata del contributo minimale, che viene solitamente chiamato quota fissa. Il 30 novembre, invece, scade il termine per il versamento del secondo acconto 2010 sulla quota eccedente di reddito.

I contributi sul reddito minimo devono essere versati tramite modello unificato F24; mentre le quote di contribuzione dovute sulla parte di reddito eccedente il minimale vanno pagate in due rate uguali entro i termini stabiliti per il versamento dell'Irpef. Entro il giorno 16 novembre occorrerà, quindi, pagare la seconda quota del contributo minimo: 722 euro per i commercianti e 719 euro per gli artigiani. Tali importi sono comprensivi delle quote trimestrali della contribuzione per l'indennità di maternità.

L’Inps ha confermato che le aliquote contributive degli artigiani e commercianti sono rimaste ferme a quelle stabilite dalla Finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 768 della legge n. 296/2006). Dunque, l’aliquota per gli artigiani si assesta al 20% del reddito imponibile; mentre quella dei commercianti rimane ferma al 20,09%. La maggiorazione dello 0,09% a carico dei commercianti contiene la quota destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi, che interviene nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 62 anni per gli uomini e 57 anni le donne, che hanno cessato l'attività restituendo la licenza, riconoscendogli un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di tre anni.

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