Con il messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025, l’INPS interviene nuovamente in materia di riduzione contributiva per i nuovi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, prevista dalla legge di Bilancio 2025.
Il messaggio ha l’obiettivo di fornire chiarimenti operativi in merito alla funzione di rinuncia al beneficio, implementata nel Portale delle Agevolazioni, disciplinandone gli effetti temporali e contributivi.
L'INPS ricorda che la riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti è prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).
L’agevolazione è destinata ai lavoratori che, nel corso del 2025, si iscrivono per la prima volta alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti e che producono redditi d’impresa, anche in regime forfettario.
Le prime indicazioni applicative sono state fornite con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025.
Con i messaggi n. 2449 del 7 agosto 2025 e n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha illustrato le modalità operative per la presentazione della domanda di riduzione contributiva.
La richiesta deve essere inoltrata dal titolare del nucleo aziendale tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), compilando l’apposito modulo denominato “Riduzione 50% ART-COM 2025”.
Come già indicato nel paragrafo 6 della circolare n. 83/2025, il contribuente ha la facoltà di rinunciare alla riduzione contributiva presentando un’apposita domanda.
L’esercizio dell’opzione di rinuncia comporta la perdita definitiva del beneficio, senza possibilità di nuovo accesso, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della rinuncia.
Con il messaggio n. 3922/2025, l’INPS comunica che la procedura informatica del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) è stata implementata con una specifica funzione di rinuncia, accessibile direttamente dalla domanda di agevolazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’attivazione della funzione determina, su richiesta del contribuente, la perdita del diritto alla riduzione contributiva per tutti i componenti del nucleo aziendale interessati dalla domanda oggetto di rinuncia.
Il messaggio fornisce un esempio esplicativo:
attività avviata ad aprile 2025;
domanda di riduzione presentata e accolta il 10 settembre 2025;
rinuncia presentata il 10 gennaio 2026.
In tale ipotesi, la contribuzione risulta ridotta del 50% dal mese di aprile 2025 fino a gennaio 2026, mentre dal mese di febbraio 2026 è dovuta la contribuzione previdenziale in misura piena.
Le domande di riduzione contributiva per le quali la rinuncia è stata attivata entro il 31 dicembre 2025 vengono neutralizzate. In tali casi, la procedura informatica aveva già comunicato l’eliminazione della domanda dagli archivi dell’Istituto, in attesa dei chiarimenti ufficiali forniti con il presente messaggio.
L’INPS ricorda che, dopo l’accoglimento della domanda di riduzione contributiva, sono necessari tempi tecnici per l’adeguamento delle procedure di tariffazione.
I contribuenti aventi diritto possono quindi versare la contribuzione in misura ridotta; qualora abbiano versato importi in misura piena, le somme eccedenti saranno compensate sulle rate successive o rimborsate.
La riduzione contributiva del 50% è alternativa ad altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota.
Tuttavia, in via eccezionale e limitatamente al solo anno 2025, le richieste di applicazione del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presentate nel 2025, cui abbia fatto seguito l’accoglimento della domanda di riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025, in via eccezionale e per il solo anno 2025, vengono neutralizzate e non si determinerà l'impossibilità di fruire del regime contributivo agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 82, della legge n. 190/2014 al termine della fruizione della riduzione contributiva in argomento per i nuovi iscritti nell’anno 2025.
Al termine dei 36 mesi di riduzione contributiva, oppure in caso di rinuncia o perdita del diritto, il contribuente che intende avvalersi del regime forfettario previdenziale deve presentare una specifica istanza telematica, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
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