ASD: regime fiscale agevolato, plafond con criterio di cassa

Pubblicato il 25 luglio 2022

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto (pari ad 400.000,00 euro per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 232/2016).

Ai fini del computo di tale plafond, trova applicazione il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati.

Il predetto criterio si giustifica alla luce delle particolari finalità, sottese alla possibile opzione per il regime agevolato, di tutela delle aggregazioni sociali senza scopo di lucro che perseguono finalità socialmente rilevanti

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 22440 del 15 luglio 2022.

Nella decisione, viene ricordato come la citata Legge n. 398/1991 indichi i criteri forfetari per determinare le imposte da corrispondere in relazione all’attività commerciale delle associazioni sportive dilettantistiche, basandosi esclusivamente sui ricavi e senza tener conto dei costi.

Nel dettaglio, essa stabilisce, all’art. 1, che ai fini del computo del plafond che consente l’accesso al regime fiscale agevolato occorre aver riguardo ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.  

L’art. 2, al comma 5, precisa poi che il reddito imponibile di tali organismi si calcola applicando il coefficiente di redditività del 3%, e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali, "all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali".

Prendendo in considerazione i profili letterali della predetta disciplina - conclude la Corte - è indubbio che il momento rilevante per la determinazione del plafond è quello in cui il corrispettivo viene incassato.

Difatti, la normativa richiamata, nel suo dato testuale (corroborato dai documenti di prassi interpretativa) evidenzia con chiarezza che nel calcolo del plafond devono essere conteggiati tutti i ricavi di natura commerciale incassati, con conseguente esclusione dei ricavi fatturati, ma non ancora incassati, durante il corso dell’anno sociale adottato dall’ASD.

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