ASpI 2013. Le domande di sospensione presentate dall’1 novembre 2013 saranno rigettate

Pubblicato il 16 giugno 2014 L’INPS, con messaggio n. 5275 dell’11 giugno 2014, ha comunicato il raggiungimento del finanziamento per l’anno 2013 per l’erogazione dell’ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, ex art. 3, c. 17, L. n. 92/2012, a seguito dell’istruttoria delle domande con data di presentazione fino al 31 ottobre 2013 compreso.

Per tale ragione è stata, quindi, disposta la chiusura dei pagamenti in competenza 2013 e l’inizio dei pagamenti relativi alle domande di prestazione per l’anno in corso.

Domande di sospensione anno di competenza 2013

Restano quindi inevase, a causa del superamento del finanziamento annuale previsto dalla normativa, le domande con data di presentazione dall’1 novembre al 31 dicembre 2013.

Tutte le suddette domande, chiarisce l’Istituto, saranno respinte con reiezione immediata con la seguente motivazione: "la domanda non può essere accolta per esaurimento del finanziamento di cui all’articolo 3, comma 17 della Legge n. 92 del 2012 (20 milioni di euro)".

Domande di sospensione anno di competenza 2014

Anche per l’anno 2014, al fine di non superare i limiti di finanziamento, l’INPS procederà con sblocchi graduali delle istanze pervenute.

Per i lavoratori sospesi nel 2014 che hanno domande relative al 2013 ancora aperte o ancora da acquisire, l’Istituto dovrà prima procedere alla definizione di queste ultime e poi istruire la domanda dell’anno in corso.
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