Assegni alimentari compensati. E deducibili

Pubblicato il 17 giugno 2009

Gli emolumenti riconosciuti all’ex coniuge in unica soluzione sono di solito esclusi da tassazione (e non possono essere dedotti dal contribuente che li versa), ma la risoluzione 157/E/2009, del 15 giugno, tratta il caso della sospensione dell’erogazione dell’assegno periodico, che realizza una compensazione tra due distinti emolumenti: gli assegni periodici spettanti alla moglie e la quota di liquidazione che ella è tenuta a restituire al marito.

Nel nuovo assetto dei rapporti economici conseguenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale permane, a carico del coniuge erogante, l’obbligo degli alimenti verso la ex moglie, che è peraltro assolto attraverso la detta procedura di compensazione. Se il versamento periodico viene sospeso sino a concorrenza della quota di liquidazione che l’ex coniuge deve, è comunque possibile dedurre l’importo corrispondente all’assegno alimentare dal reddito dell’erogante (articolo 10 TUIR), perché permane su egli l’obbligo degli alimenti verso l’ex e la compensazione in questi termini rappresenta solo una modalità di regolazione finanziaria. E’ in questo contesto che l’Agenzia ha ritenuto deducibile l’importo corrispondente all’assegno alimentare.

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