Sono state rivalutate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tabelle recanti i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Sono stati resi noti anche i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
A darne notizia è l’INPS, con la Circolare n. 125 del 28 dicembre 2018.
Innanzitutto, è bene specificare che la rivalutazione trova applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti:
Nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Gli importi delle prestazioni sono pari a:
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono stati rivalutati in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
La misura del tasso d'inflazione programmato per il 2018 è stata pari all’1,7%.
Si riporta, a titolo esemplificativo, la nuova tabella da applicare alla generalità dei soggetti interessati.
Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) |
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione |
9.836,93 euro |
- |
16.323,26 euro |
19.548,85 euro |
20.988,63 euro |
25.131,95 euro |
25.065,65 euro |
30.017,58 euro |
29.146,11 euro |
34.903,26 euro |
33.031,85 euro |
39.557,62 euro |
36.916,89 euro |
44.211,22 euro |
(*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti, unico componente il nucleo familiare. |
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) risulta fissato, dal 1° gennaio 2019 e per l'intero anno, nell'importo mensile di € 555,76.
Dunque, in relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica), quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, risultano così fissati per tutto l'anno 2019:
I suddetti limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".