L’INPS, con il messaggio n. 3408 del 12 novembre 2025, ha comunicato l’ampliamento delle funzionalità del servizio denominato “Validazione delle certificazioni ADI”.
L’ampliamento riguarda gli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (UEPE), che vengono così abilitati alla verifica della condizione di svantaggio dichiarata dai cittadini ai fini dell’Assegno di inclusione (ADI).
Il messaggio fornisce chiarimenti operativi sulle verifiche di competenza, sulle modalità di compilazione della domanda e sui casi di riesame, richiamando anche le disposizioni normative principali e precedenti comunicazioni dell’Istituto.
L’INPS, con il messaggio n. 3408/2025, ricorda, innanzitutto, che il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n. 154 ha disciplinato le modalità di verifica dei requisiti relativi all’Assegno di inclusione.
In particolare, tale decreto, adottato in attuazione dell’articolo 4, comma 7, del decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), ha stabilito i criteri per certificare:
L’INPS, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, deve procedere alla verifica delle certificazioni dichiarate nella domanda, richiedendo riscontro alle Amministrazioni competenti.
In origine, come comunicato con il messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024, il servizio era messo a disposizione esclusivamente delle Strutture sanitarie del Ministero della Salute. Con la nuova estensione, gli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia - UEPE possono ora:
Qualora gli UEPE confermino sia la condizione di svantaggio sia la partecipazione ai programmi di trattamento, e nel caso in cui siano soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, le domande di ADI vengono accolte.
La verifica si considera positiva anche se l'Amministrazione non registra l’esito entro 60 giorni dalla richiesta dell’INPS.
Con il messaggio n. 3408/2025, l’INPS fornisce nuove istruzioni per la compilazione della sezione della domanda relativa alla condizione di svantaggio.
Nel “Quadro C – Ulteriori requisiti di accesso alla prestazione”, e, in particolare, nella sezione “Soggetti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali”, il richiedente deve indicare:
Per quest’ultimo punto, il messaggio chiarisce che nel sistema sono disponibili le seguenti opzioni:
All’interno di ciascuna voce è presente un menu a tendina che consente di selezionare la Struttura competente. Il messaggio informa anche che, per agevolare la compilazione, nel portale ADI sono state pubblicate tabelle relative alle articolazioni territoriali delle Strutture sanitarie e degli UEPE.
Qualora il richiedente indichi un’Amministrazione errata, ad esempio selezionando un Comune in luogo di un Ufficio del Ministero della Giustizia, è possibile chiedere la correzione dei dati alla Struttura INPS territorialmente competente, purché l’istruttoria non sia stata ancora conclusa.
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