Separazione. L'assegno sale se l’obbligato non produce i redditi

Pubblicato il 16 febbraio 2018

Tra gli elementi presuntivi da considerare può essere valorizzata la mancata produzione delle dichiarazioni

La Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui la Corte d’appello, nell’ambito di un giudizio di separazione tra due coniugi, aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie.

Nella valutazione comparativa delle situazioni dei due congiunti, i giudici di merito avevano fatto ricorso a diversi elementi presuntivi, nel concorso dei quali era stata valorizzata anche la mancata produzione, da parte del coniuge obbligato, delle dichiarazioni aggiornate dei redditi.

Valutazione, questa, ritenuta corretta dalla Suprema corte, la quale ha ribadito l'orientamento secondo cui, per la determinazione dell’assegno di mantenimento, è legittimo il ricorso a presunzioni semplici non solo ai fini del riconoscimento ma anche della quantificazione dell’assegno, senza che ciò possa intendersi come un’indebita sostituzione dell’iniziativa d’ufficio a quella di parte.

Così, la Sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 3709 del 15 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dall’ex marito.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy