Assegno di ricollocazione Nuovo aggiornamento delle FAQ

Pubblicato il 04 aprile 2017

In data 31 marzo 2017 l’Anpal ha aggiornato le FAQ sull’Assegno di Ricollocazione.

Fra le diverse FAQ aggiunte, interessante è quella relativa all'eventualità di verifiche ispettive, da cui si evince che, come previsto nell’Avviso pubblico “Sperimentazione dell’Assegno di ricollocazione”, sono previste verifiche in loco a campione - in itinere o ex post – mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l’effettivo svolgimento delle attività, l’effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.

Tutta la documentazione cartacea ed informatica dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni ed è, ancora, fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e inserirla nel Sistema Informativo Unitario (quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le mail e le corrispondenze inviate).

Inoltre è da tener presente che – come chiarito nelle FAQ - per il momento, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta di lavoro, si applicano contemporaneamente i seguenti criteri:

Si ricorda a tal proposito che la mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’AdR, comporta la decadenza dall’assegno.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy