NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

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Scade il 31 gennaio 2026 il termine entro cui i percettori di NASpI che nel 2025 hanno dichiarato un reddito presunto diverso da zero devono comunicare all’INPS il reddito presunto per l’anno 2026, anche qualora questo sia pari a zero, al fine di continuare a beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

I percettori di NASpI che invece nel 2025 hanno dichiarato un reddito presunto pari a zero sono tenuti, entro la medesima data, a comunicare se prevedono di produrre per il 2026 un reddito diverso da zero.

In assenza di tale comunicazione, la prestazione NASpI viene sospesa a decorrere dal 31 dicembre 2025.

Dichiarazione del reddito presunto – Modello NASpI-COM

La dichiarazione del reddito presunto deve essere effettuata esclusivamente tramite il modello NASpI-COM, secondo una delle seguenti modalità:

  • online, accedendo al sito istituzionale dell’INPS mediante autenticazione con SPID di livello almeno 2, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo (rilasciato solo ai residenti all’estero privi di documento di riconoscimento italiano), App IO, eIDAS all’interno del servizio “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”;

  • tramite gli Istituti di patronato.

Si ricorda che, a partire dal 2025, i percettori di NASpI ricevono una comunicazione personalizzata dall’INPS (messaggio n. 4353 del 18 dicembre 2024), disponibile nell’area riservata MyINPS e inviata tramite e-mail o SMS, qualora siano presenti i relativi recapiti. In mancanza, la comunicazione è trasmessa tramite PEC o posta cartacea.

NASpI e nuova attività lavorativa subordinata

Il percettore di NASpI che, durante la fruizione della prestazione, intraprende un’attività di lavoro subordinato dalla quale derivi un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.500 euro, soglia no-tax area), decade dalla NASpI, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi.

Qualora, invece, il reddito annuo derivante dal rapporto di lavoro subordinato sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il beneficiario può continuare a percepire la NASpI in misura ridotta, a condizione che:

  • comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;

  • il datore di lavoro (o l’utilizzatore, in caso di somministrazione) sia diverso e non collegato o controllato, né presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quello presso cui il lavoratore era impiegato al momento della cessazione del rapporto che ha dato diritto alla NASpI.

L’importo della NASpI è ridotto di una somma pari all’80% del reddito previsto, rapportata al periodo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di termine della prestazione o, se precedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito:

  • se il rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a 6 mesi, si applica la sospensione;

  • se il rapporto è di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato, si applica la decadenza dalla prestazione.

NASpI e nuova attività lavorativa autonoma

Il percettore di NASpI che svolge un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (5.500 euro), deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, oppure entro un mese dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività era già in essere, indicando il reddito annuo presunto.

Anche in questo caso, l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e la fine della prestazione o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione relativa al reddito conseguito entro il 31 marzo dell’anno successivo.

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