Assegno divorzile ridotto se la città dell’obbligato ha un costo di vita elevato

Pubblicato il 10 gennaio 2020

Nella città dove risiede il coniuge obbligato all’assegno divorzile il costo della vita è elevato? E’ possibile che l'importo riconosciuto in favore dell’ex venga ridotto. 

Con ordinanza n. 174 del 9 gennaio 2020, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano ridotto, su domanda del coniuge obbligato, quanto riconosciuto a titolo di assegno di divorzio in favore della ex moglie non autosufficiente economicamente, in considerazione del fatto che egli risiedeva a Roma, città dove il costo della vita è piuttosto alto.

Unitamente a questa circostanza, la Corte d’appello aveva tenuto conto anche dei costi per cura ed assistenza a cui l’ex marito era tenuto in considerazione delle sue condizioni di salute, nonché della relativa disponibilità reddituale mensile, delle sue complessive condizioni economico patrimoniali e dell’importo che egli pagava per il mantenimento del figlio maggiorenne, non autosufficiente.

Divorzio e separazione, fatti in corso di causa da considerare

Tra gli altri rilievi, l’ex moglie lamentava che alla base della decisione da lei impugnata fossero state considerate circostanze nuove e non la situazione che si era cristallizzata nel momento della sentenza di primo grado.

Nel confermare quest’ultima decisione, la Sesta sezione civile ha ricordato come nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nella pendenza del giudizio, in quanto governato dalla regola sic stantibus.

In detti procedimenti – ha rammentato la Corte – il giudizio di revisione trova applicazione solo in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo, le altre emergenze, essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy