Assegno per il nucleo familiare ai nonni se c’è la vivenza a carico

Pubblicato il 31 ottobre 2025

Con l’ordinanza n. 28627 del 29 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF), affrontando il delicato tema del requisito della vivenza a carico nei casi in cui il minore non conviva con i genitori ma con un familiare diverso, nel caso di specie la nonna.

La decisione assume particolare rilievo interpretativo poiché chiarisce i criteri probatori necessari per accertare la vivenza a carico e ribadisce il principio secondo cui tale condizione non si identifica automaticamente con la mera convivenza, ma richiede una valutazione complessiva della situazione economica e familiare.

ANF alla nonna del minore: la vicenda processuale

La Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la sentenza di primo grado che riconosceva alla nonna del minore il diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare, accertando che:

L’INPS proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988, e dell’art. 2697 del codice civile, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente verificato il requisito della vivenza a carico.

Nozione di vivenza a carico: la decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 28627 del 29 ottobre 2025ha rigettato il ricorso dell’INPS, ritenendo infondata la censura.

I giudici di legittimità hanno ribadito che:

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva correttamente accertato:

Sulla base di tali elementi, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, riconoscendo che la nonna fosse l’unica figura familiare in grado di sostenere il minore, con ciò soddisfacendo il requisito della vivenza a carico.

Conclusioni

L’ordinanza n. 28627/2025 ribadisce un principio di diritto importante: ai fini del riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, la vivenza a carico può essere riconosciuta anche in capo a un ascendente (nonno o nonna) che provveda in modo continuativo e prevalente al mantenimento del minore, anche in assenza di redditi dei genitori o in presenza di situazioni che rendano questi ultimi incapaci di adempiere ai propri doveri di sostegno.

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