Con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, l’Inps ha ufficializzato i nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) applicabili al periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026, aggiornamento che rientra nel consueto meccanismo annuale di rivalutazione che si basa sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La circolare precisa infatti che la rivalutazione è stata effettuata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato dall’ISTAT, escludendo la componente relativa ai tabacchi.
Tale indicatore ha fatto registrare una variazione positiva pari al +0,8% tra il 2023 e il 2024; conseguentemente, tutte le tabelle ANF sono state aggiornate in modo proporzionale per riflettere questa crescita.
La misura risponde all’esigenza di adeguare le soglie reddituali all’andamento inflattivo, garantendo una tutela economica coerente per i nuclei familiari che non rientrano nel perimetro dell’assegno unico universale; obiettivo della misura resta dunque quello di assicurare un sostegno mirato e proporzionato alla composizione e alla condizione economica del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal quadro normativo di riferimento.
L’adeguamento dei livelli reddituali per l’ANF trova fondamento nel decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 che stabilisce che i livelli di reddito da considerare ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.
A questa cornice normativa si è aggiunto poi il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con cui è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), in vigore dal 1° marzo 2022: tale riforma ha comportato l’abrogazione dell’ANF per i nuclei familiari con figli e per quelli orfanili, che rientrano ora in un sistema di sostegno economico unificato e strutturato secondo parametri differenti rispetto a quelli dell’ANF.
Rientrano quindi tra i nuclei beneficiari dell’ANF, e pertanto soggetti alle nuove tabelle reddituali, le seguenti tipologie di composizione familiare.
Queste categorie restano escluse dall’ambito applicativo dell’Assegno Unico Universale e continuano, pertanto, ad accedere alla prestazione ANF in base alle soglie reddituali aggiornate.
Per il periodo di riferimento 2025-2026, l’Istat ha rilevato una variazione positiva dell’indice FOI pari al +0,8% tra l’anno 2023 e l’anno 2024; questa rivalutazione ha effetti diretti e immediati su due elementi fondamentali:
Le nuove tabelle rese note con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025 entreranno in vigore dal 1° luglio 2025 e rimarranno operative fino al 30 giugno 2026, salvo successive modifiche normative.
L’Inps ha provveduto a rivalutare, con la maggiorazione dello 0,8%, le seguenti tabelle di calcolo per l’ANF.
Le tabelle riportano per ciascun livello di reddito il corrispondente importo mensile dell’assegno spettante in relazione al numero dei componenti del nucleo e alle caratteristiche specifiche dei familiari a carico.
Oltre agli importi mensili, le nuove disposizioni prevedono l’applicazione degli importi aggiornati anche per le seguenti frequenze di corresponsione.
Tale previsione consente di armonizzare l’importo dell’assegno alle diverse modalità di pagamento della retribuzione e garantisce la massima flessibilità applicativa per i datori di lavoro.
La circolare n. 92/2025 è accompagnata dall’allegato n. 1, che contiene l’intero corpus tabellare dei nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili dell’ANF, validi per l’anno di riferimento.
L’allegato rappresenta lo strumento operativo principale per consulenti del lavoro, datori di lavoro e patronati, poiché consente di determinare in modo preciso:
L’Istituto specifica che gli importi contenuti nelle tabelle sono da considerarsi lordi, ovvero non soggetti ad ulteriori maggiorazioni, e devono essere utilizzati nella loro interezza senza arrotondamenti arbitrari.
Lavoratori
Ai fini dell’accesso all’assegno per il nucleo familiare, i lavoratori interessati sono tenuti a presentare apposita domanda telematica tramite il portale Inps attraverso il servizio “ANF - Assegno per il Nucleo Familiare: presentazione domanda” disponibile nell’area personale “MyINPS”, accessibile mediante SPID, CIE o CNS.
La richiesta dell’ANF deve essere corredata da:
Una volta inoltrata e validata dall’Inps, la domanda consente l’autorizzazione all’erogazione dell’assegno da parte del datore di lavoro.
A partire dal 1° luglio 2025, i datori di lavoro sono dunque tenuti ad applicare i nuovi importi mensili dell’Anf in base ai dati autorizzati dall’Inps per ciascun lavoratore avente diritto. Gli importi, determinati secondo le tabelle rivalutate allegate alla circolare, devono essere esposti in busta paga separatamente dalla retribuzione ordinaria.
I datori di lavoro recuperano poi l’importo anticipato dell’assegno attraverso il modello F24, mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti.
La decorrenza ufficiale dei nuovi livelli reddituali è fissata al 1° luglio 2025 e si estende fino al 30 giugno 2026, termine oltre il quale l’Inps provvederà alla pubblicazione di una nuova circolare contenente l’adeguamento successivo, sulla base dell’indice Istat che verrà rilevato tra il 2024 e il 2025.
Durante l’intero periodo di validità, le nuove soglie e importi ANF si applicano a tutte le domande accolte e ai trattamenti in corso, garantendo uniformità nella gestione delle prestazioni familiari.
Eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare o nel reddito durante il periodo considerato devono essere prontamente comunicate all’INPS attraverso gli appositi canali, per consentire il ricalcolo dell’importo spettante.
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