Assegno ricco per l'ex che studia

Pubblicato il 08 settembre 2008
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19964 del 18 luglio scorso, è intervenuta, in tema di mantenimento, chiarendo come l'importo dell'assegno possa essere aumentato in ragione della ripresa degli studi, precedentemente iniziati e poi lasciati, da parte del coniuge obbligato. Tale circostanza, secondo la Corte, integra una legittima aspettativa, per l'altro coniuge, di migliorare le proprie condizioni di vita. Sulla scorta di tale principio i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da un uomo che si era visto aumentare l'assegno di mantenimento, da corrispondere alla ex moglie, a seguito dell'avanzamento di carriera che lo aveva riguardato dopo aver ripreso gli studi di giurisprudenza. Tale pronuncia si incardina in un filone di giurisprudenza ormai consolidato, in base al quale, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, devono essere presi in considerazione tutti i beni di cui dispongono i coniugi e le aspettative di vita degli stessi. Tuttavia, alcuni beni vanno esclusi dal calcolo dell'assegno, così come precisato nella decisione della Cassazione n. 6712/2005; in riferimento alle aspettative, più volte la giurisprudenza ha affermato come la capacità lavorativa incida sul calcolo dell'assegno ( Cassazione n. 1212/2004, n. 2626/2006).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Durc di congruità obbligatorio anche per imprese non edili: quando?

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: nuova proroga per l’APE sociale

21/10/2025

Cumulo gratuito: la Cassazione chiarisce i criteri per i professionisti

21/10/2025

Avvocati tributaristi: via libera alle mozioni su AI fiscale e Cassazione

21/10/2025

CU 2025: via alla richiesta massiva dei dati nel cassetto fiscale

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: pagamenti PA ai professionisti e definizione tributi locali

21/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy