Assegno sociale e qualifica di “ultrasessantacinquenne” dal 1° gennaio 2019

Pubblicato il 07 dicembre 2018

A partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato di 5 mesi; pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle suddette prestazioni sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.

Questo è quanto ha chiarito l’INPS con messaggio n. 4570 del 6 dicembre 2018, evidenziando che, per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché la pensione non reversibile ai sordi, saranno concessi, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

Inoltre, coloro i quali compiono i 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”, per cui:

a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;

b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza, nonché la pensione ai sordi.

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