Assegno sociale legato a residenza

Pubblicato il 05 giugno 2008 Con il messaggio n. 12886/2008 l’Inps spiega che al pari del requisito economico, della cittadinanza e del possesso per i cittadini stranieri del permesso di soggiorno la residenza effettiva va considerata elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Pertanto, salvo che per gravi motivi sanitari certificati, non si ha diritto all’assegno sociale nel caso la residenza anagrafica non coincide con quella di fatto: gli uffici procederanno alla sospensione dell’assegno in caso di permanenza all’estero per più di un mese del titolare del trattamento. Il beneficio verrà revocato definitivamente se sarà verificato il permanere di tale situazione dopo un anno dalla sospensione.
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