Rateazione premi INAIL: riduzione degli interessi al 2%
Pubblicato il 17 aprile 2026
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Con la circolare n. 13 del 16 aprile 2026, l’INAIL recepisce i nuovi tassi d'interesse da applicare alle rateizzazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di legge, aggiornamento che avviene in base a quanto disposto dall'art. 14 c. 1 del DL 38/2026, entrato in vigore il 28 marzo 2026, che ha modificato l'importo percentuale della maggiorazione applicata al tasso di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema (ORP).
Nei giorni scorsi anche l'INPS aveva disposto l'aggiornamento dei tassi per i piani di rateazione dei debiti contributivi, con la circolare 2 aprile 2026 n. 39.
La rateazione dei debiti INAIL: disciplina generale
Il contribuente può richiedere la rateazione in presenza di:
- situazioni di temporanea difficoltà finanziaria;
- debiti relativi a:
- premi assicurativi;
- sanzioni civili;
- accessori di legge.
Caratteristiche del piano di rateazione
- suddivisione del debito in rate periodiche;
- applicazione di un tasso di interesse di dilazione;
- obbligo di regolarità nei pagamenti.
Determinazione degli interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è determinato sulla base:
- del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
- maggiorato di un numero di punti percentuali stabiliti dalla normativa.
Per le istanze presentate a partire dal 28 marzo 2026, dunque, il tasso di interesse è uguale al tasso ORP + 2 punti percentuali
Decorrenza delle nuove disposizioni
La nuova disciplina si applica alle istanze presentate dal 28 marzo 2026.
Per le istanze presentate fino al 27 marzo 2026 continua dunque ad applicarsi il regime precedente (+6 punti).
Regime delle rateazioni in corso
Un aspetto centrale riguarda le rateazioni già attive.
La circolare stabilisce che non vi sono modifiche per i piani già in essere, quindi i piani mantengono il tasso originario e le condizioni contrattuali iniziali.
Confronto con regime precedente
| Periodo | Maggiorazione | Interesse totale (ORP 3%) |
|---|---|---|
| Fino al 27 marzo 2026 | +6% | 9% |
| Dal 28 marzo 2026 | +2% | 5% |
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