Assegno via posta poi rubato. Concorso di colpa del danneggiato?

Pubblicato il 06 agosto 2019

Nel caso in cui un assegno spedito via posta venga poi rubato e incassato da terzi, si può riscontrare un concorso di colpa in capo al danneggiato rispetto al pregiudizio subito dal debitore che non è, in ogni caso, liberato dal pagamento?

E’ questa, in sintesi, la questione formulata dalla Prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 35639 del 5 agosto 2019, per come rimessa al Primo Presidente, ai fini di una sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Nel dettaglio, la questione di massima rimessa alle SU è volta a chiarire “se possa ravvisarsi un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., nella spedizione di un assegno a mezzo posta - sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata - con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy