Assenza del potere di firma dell’avviso. Deduzione non rilevabile in Cassazione

Pubblicato il 21 ottobre 2015

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21307 depositata il 20 ottobre 2015, ha ritenuto inammissibili i motivi che parte ricorrente, un contribuente, aveva dedotto in una memoria depositata successivamente al ricorso per cassazione, volti a sostenere l’assunto di invalidità di un avviso di accertamento sintetico per assenza del “potere di firma” in capo al soggetto firmatario dell’atto, poiché incaricato di funzioni dirigenziali e non dirigente a seguito di concorso pubblico.

Secondo la Suprema corte, in particolare, i nuovi “motivi”, innovativi rispetto al contenuto del ricorso e dello stesso atto introduttivo di primo grado, erano da ritenere assolutamente e concettualmente inammissibili.

Anche qualora si trattasse di argomenti deducibili – si legge nel testo della decisione – indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario, essi sarebbero da ritenere comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito di cassazione “non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti di parte ricorrente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto e imprescindibile”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy