La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni spettanti in base alla legge, ai regolamenti ed ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali - qualora da questi ultimi ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto – sulla base delle ore normalmente concordate dalle parti sociali, cosicché eventi esterni non riconducibili alle casistiche espressamente contemplate dalla legge o dalla contrattazione collettiva non sono idonei a ridurre l’onere previdenziale che potrà essere oggetto di recupero per la parte omessa.
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