Nei contratti di assicurazione per responsabilità professionale, l’assicurato deve agire con la massima buona fede, comunicando all’assicuratore non solo eventuali richieste di risarcimento, ma anche la mera percezione o conoscenza di fatti che possano far sorgere la propria responsabilità.
La mancata informazione può escludere la copertura assicurativa.
Con l’ordinanza n. 29456 del 7 novembre 2025, la Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile ha fornito chiarimenti di rilievo in materia di assicurazioni per responsabilità professionale, ribadendo l’obbligo dell’assicurato di agire secondo il principio della massima buona fede (uberrima bona fides).
La pronuncia precisa che l’obbligo di informazione verso l’assicuratore si estende anche alla mera percezione del rischio di responsabilità, e non solo alla conoscenza effettiva di richieste risarcitorie.
La Corte ha così interpretato in senso estensivo l’art. 1892 del codice civile, che disciplina le conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, richiamando la necessità di una condotta improntata alla più rigorosa trasparenza.
Il caso concreto trae origine da un episodio di malpractice sanitaria, in cui un paziente era deceduto a seguito di un intervento di riparazione della cuffia dei rotatori della spalla destra.
Tre giorni dopo il decesso, il medico chirurgo stipulava una polizza di assicurazione professionale in forma “claims made”, ossia operante per le richieste risarcitorie ricevute durante il periodo di validità, anche se riferite a fatti pregressi.
I familiari del paziente avevano successivamente agito in giudizio per il risarcimento del danno, citando il medico, la casa di cura e la compagnia assicurativa.
Il Tribunale, in primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva del medico, condannandolo al risarcimento dei danni e accogliendo la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la copertura assicurativa fosse operante, poiché alla data di stipula il professionista:
La compagnia assicurativa proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione degli articoli 1892 e 2697 c.c..
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante la mancata comunicazione, da parte del professionista, dell’evento dannoso verificatosi pochi giorni prima della stipula del contratto.
Tale circostanza – anche in assenza di una formale richiesta di risarcimento – costituiva un elemento determinante nella valutazione del rischio da parte dell’assicuratore e doveva essere comunicata prima della conclusione del contratto.
La compagnia richiamava il principio di massima buona fede che governa i contratti di assicurazione, evidenziando che l’assicurato deve dichiarare ogni circostanza potenzialmente idonea a influire sulla valutazione del rischio.
La violazione di tale obbligo – anche se non intenzionale – può determinare la nullità o inefficacia della copertura, poiché altera l’equilibrio sinallagmatico tra rischio e premio.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che l’art. 1892 c.c. costituisce espressione del principio generale di buona fede e correttezza contrattuale, e che l’assicurato è tenuto a fornire all’assicuratore tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio.
Secondo la Corte, infatti, solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentono all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio; la reticenza, anche colposa, non è sanata dall’assenza di un obbligo contrattuale espresso, poiché deriva direttamente dalla legge.
In altre parole, l’obbligo informativo non dipende da una clausola negoziale, ma discende dalla legge ed è inderogabile in quanto funzionale all’equilibrio economico e tecnico del contratto.
La Suprema Corte ha quindi richiamato la clausola delle condizioni generali della polizza che subordinava l’efficacia della copertura al fatto che l’assicurato:
Da qui la censura alla Corte d’appello per non aver distinto tra “conoscenza” e “percezione”: la semplice percezione soggettiva di un possibile errore professionale, anche in assenza di riscontri esterni, è sufficiente a far sorgere l’obbligo di comunicazione all’assicuratore.
Nel caso specifico, la morte del paziente – avvenuta a pochi giorni dalla stipula della polizza – costituiva un evento idoneo a far sorgere una ragionevole percezione di rischio, che il professionista avrebbe dovuto riferire.
Di seguito, il principio di didirto enunciato dalla Corte di legittimità:
"l’art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia in favore dell’assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità», deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella”.
In altri termini, l’assicurato deve agire con la massima buona fede (uberrima bona fides), poiché solo lui conosce i fatti utili per valutare il rischio e determinare il premio. Ciò significa che deve informare l’assicuratore non solo se ha ricevuto richieste di risarcimento, ma anche se ha percepito o saputo di circostanze che potrebbero far sorgere la propria responsabilità. Entrambe le condizioni devono essere verificate separatamente ai fini della copertura.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha accolto il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa, annullando la sentenza della Corte d’appello e rinviando la causa al medesimo giudice, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del merito e alla determinazione delle spese di lite.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 29456/2025, ha riaffermato un principio cardine del diritto assicurativo: la buona fede dell’assicurato è condizione essenziale per l’efficacia della copertura.
Il dovere di informazione non si esaurisce nella conoscenza oggettiva di un fatto dannoso, ma include anche la percezione soggettiva di un possibile rischio di responsabilità.
La pronuncia richiama i professionisti a una gestione più consapevole e diligente dei propri obblighi informativi nei confronti dell’assicuratore.
| Sintesi del caso | Un medico stipulava una polizza di assicurazione per responsabilità professionale pochi giorni dopo il decesso di un paziente, avvenuto a seguito di un intervento chirurgico. I familiari agivano per il risarcimento danni e la compagnia assicurativa contestava la validità della copertura per mancata comunicazione di circostanze rilevanti al momento della stipula. |
| Questione dibattuta | Se, ai sensi dell’art. 1892 c.c., l’assicurato sia tenuto a comunicare all’assicuratore non solo le circostanze note, ma anche la mera percezione del rischio di responsabilità professionale, e se la mancata informazione comporti la perdita della garanzia assicurativa. |
| Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha accolto il ricorso della compagnia assicurativa, affermando che l’obbligo di uberrima bona fides impone all’assicurato di riferire anche la semplice percezione di fatti potenzialmente rilevanti per la valutazione del rischio. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito. |
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