Nel procedimento penale per responsabilità sanitaria, il medico imputato ha diritto di citare l’assicuratore nei casi di copertura obbligatoria previsti dalla Legge Gelli-Bianco, sia se dipendente della struttura sanitaria sia se esercenti la professione in forma libero-professionale.
Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere la citazione della compagnia assicuratrice della struttura sanitaria nei casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’articolo 10 della legge n. 24 del 2017 (Legge Gelli-Bianco).
Secondo la Corte, questa limitazione determina una disparità di trattamento rispetto al giudizio civile, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
La pronuncia incide non solo sulle posizioni dei medici dipendenti delle strutture sanitarie, ma anche su quelle dei medici liberi professionisti, per i quali la Legge 24/2017 prevede analoghi obblighi assicurativi.
Il principio affermato si colloca in continuità con i precedenti in materia di assicurazioni obbligatorie.
Il giudizio trae origine da un procedimento pendente davanti al Tribunale di Verona nei confronti di un dirigente medico dipendente di una azienda sociosanitaria veneta, imputato per omicidio colposo in relazione al decesso di un paziente avvenuto a seguito di shock settico.
Secondo l’ipotesi accusatoria, la condotta del sanitario sarebbe stata caratterizzata da imprudenza, negligenza, imperizia e da violazione di specifiche linee guida cliniche.
Nel corso dell’udienza preliminare, i prossimi congiunti del paziente deceduto si sono costituiti parte civile, esercitando l’azione risarcitoria in sede penale.
Alla prima udienza dibattimentale, la difesa del medico imputato ha presentato istanza per ottenere la citazione, quale responsabile civile, della compagnia assicuratrice della struttura sanitaria presso cui il professionista operava.
Il Tribunale ha ritenuto che l’articolo 83 c.p.p. non consentisse tale possibilità, salvo le ipotesi già riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale, e ha pertanto sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Il parametro di costituzionalità: articolo 3 della Costituzione
Il giudice rimettente ha rilevato che l’articolo 83 c.p.p., nella formulazione vigente, determina una disparità di trattamento tra:
il medico imputato nel processo penale, al quale è preclusa la citazione dell’assicuratore come responsabile civile;
il convenuto nel processo civile, che può chiamare in garanzia il proprio assicuratore ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile e dell’articolo 106 del codice di procedura civile.
Sono stati richiamati anche i precedenti della Corte costituzionale relativi all’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e per l’attività venatoria.
Riferimento alla Legge Gelli-Bianco
Il Tribunale ha osservato che la Legge Gelli-Bianco prevede un sistema di assicurazioni obbligatorie che coinvolge strutture sanitarie, medici dipendenti e medici liberi professionisti.
L’articolo 10 impone alle strutture la copertura dei danni causati dal personale sanitario, anche tramite polizze per conto altrui. L’articolo 12 riconosce al paziente l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
Tali previsioni, secondo il giudice rimettente, configurano una responsabilità civile ex lege in capo all’assicuratore e rendono irragionevole l’impossibilità di citarlo nel giudizio penale.
La Corte Costituzionale, nella sua disamina, ha ribadito che le assicurazioni obbligatorie previste dalla Legge Gelli-Bianco svolgono una duplice funzione:
Questa finalità è fondamentale anche per contrastare le dinamiche della medicina difensiva e per assicurare un esercizio professionale più sereno da parte degli operatori sanitari.
La Consulta ha quindi richiamato le sentenze n. 112/1998 e n. 159/2022, nelle quali è stata già riconosciuta la necessità di estendere all’imputato nel processo penale la facoltà di citare l’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie.
In tali pronunce, la presenza dell’azione diretta da parte del danneggiato è stata ritenuta elemento decisivo per qualificare l’assicuratore come responsabile civile in solido.
L’assicurazione prevista dall’articolo 10, comma 1, terzo periodo, della Legge Gelli-Bianco è qualificata dalla Corte come assicurazione per conto altrui ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile.
La struttura sanitaria è contraente della polizza, mentre il medico dipendente è assicurato. La copertura riguarda la responsabilità civile extracontrattuale personale del medico verso il paziente.
Il sanitario può esercitare direttamente i diritti derivanti dalla polizza, inclusa la manleva. Questo assetto risponde alla finalità della Legge Gelli-Bianco di trasferire alle strutture i costi dell’assicurazione, garantendo al medico una tutela effettiva anche nel processo penale.
L’articolo 83 c.p.p. consente la citazione del responsabile civile nel processo penale solo su iniziativa della parte civile o, in casi particolari, del pubblico ministero, escludendo l’imputato da tale facoltà.
La Corte costituzionale ha ritenuto questa limitazione incompatibile con l’assetto delineato dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della Legge Gelli-Bianco, che impone alla struttura sanitaria la stipula di un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità extracontrattuale del medico “strutturato”.
Poiché si tratta di un’assicurazione per conto altrui, il medico assicurato ha diritto alla manleva e alla piena tutela derivante dalla polizza.
Per ragioni di coerenza sistematica, la Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 83 c.p.p. anche per i casi di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 10, comma 2, della medesima Legge 24/2017, relativa ai medici che operano in regime libero-professionale.
Entrambe le forme di assicurazione obbligatoria condividono infatti:
La sentenza n. 170/2025 della Corte costituzionale rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione del rapporto tra processo penale e responsabilità sanitaria.
Con questa pronuncia, la Consulta garantisce un allineamento tra giudizio civile e giudizio penale, riconoscendo al medico imputato la possibilità di far valere nel processo la copertura assicurativa prevista dalla Legge Gelli-Bianco.
La decisione rafforza la tutela sia dei pazienti sia dei professionisti e consolida un sistema più coerente nella gestione della responsabilità civile sanitaria.
| Sintesi del caso | Un medico “strutturato”, imputato per omicidio colposo in un procedimento per responsabilità sanitaria, ha chiesto di citare nel processo penale l’assicuratore della struttura sanitaria. L’art. 83 c.p.p. non gli riconosceva tale facoltà. |
| Questione dibattuta | Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole che l’imputato non possa citare l’assicuratore nel penale, mentre ciò è consentito nel processo civile in presenza di assicurazioni obbligatorie previste dalla Legge 24/2017. |
| Soluzione della Corte | Dichiarata l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente al medico imputato di citare l’assicuratore nei casi di assicurazione obbligatoria ex art. 10 L. 24/2017. La decisione è estesa anche ai medici liberi professionisti per coerenza sistematica. |
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