L’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ha fissato l’aliquota da utilizzare per il calcolo degli oneri di gestione da dedurre dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2026, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione.
Il provvedimento n. 166 del 12 dicembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2025 ed è adottato in attuazione dell’articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dal decreto legislativo 20 dicembre 2020, n. 187.
Il contributo di vigilanza IVASS rappresenta il principale strumento di finanziamento dell’attività di controllo svolta dall’IVASS sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione operanti nel mercato italiano.
In base alla normativa vigente:
Per le imprese di cui all’articolo 335, comma 1, lettera e-bis), del Codice delle assicurazioni private (ossia imprese di assicurazione che operano in Italia, ma che hanno sede legale in un paese extra-Unione Europea), il contributo:
Ai fini della fissazione dell’aliquota applicabile all’esercizio 2026, l’IVASS ha effettuato un’elaborazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024 delle imprese di assicurazione.
Dalle analisi condotte è emerso che nei rami danni e nei rami vita,
Sulla base di tali evidenze contabili, l’IVASS, con provvedimento 166/2025 ha quindi stabilito che:
L’aliquota del 4,40% deve essere utilizzata dalle imprese interessate in sede di:
Dal punto di vista operativo, il procedimento di calcolo può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".