Assicurazioni SNA. Rinnovo Ccnl

Pubblicato il 07 maggio 2025

Il 5 marzo 2025 Sna e Fesica Confsal, Confsal Fisals hanno stipulato l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera. Il contratto ha decorrenza 1° maggio 2025 e scadenza il 30 aprile 2029 per la parte economica; 31 dicembre 2030 per la parte normativa (vai al testo del Ccnl).

Trattamento economico

Minimi retributivi

Dal 1° maggio 2025 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi consultabili nella "Banca dati".

Una tantum

A tutti i lavoratori in forza al 5 marzo 2025 sarà corrisposta, con la retribuzione del mese di luglio 2025, una somma una tantum pari ad  € 300,00, riproporzionati in funzione dell'effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° aprile 2023-30 aprile 2025 e per i lavoratori a tempo parziale, per gli apprendisti e per i casi di assenze o aspettative non retribuite.

Buono pasto

Il buono pasto sostitutivo della mensa sarà elevato ad € 7,00 dal 1° maggio 2025.

Premio aziendale di produttività

La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione, ai lavoratori in forza nel mese di giugno dell'anno di erogazione.

Bilateralità

Il contributo alla bilateralità viene elevato all'1,75%, (0,50%, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti; l'1,25% a carico dei datori di lavoro).

Scatti di anzianità

Viene specificato che gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Tipologie contrattuali

Contratti a termine

Per i datori di lavoro che occupano fino a 6 dipendenti è sempre possibile stipulare 3 contratti a tempo determinato.

Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante non è più ammesso per le mansioni (qualifiche) corrispondenti alla 3°categoria.

Lavoro agile

Le Parti hanno dichiarato di voler recepire la normativa sul lavoro agile dell'art. 18 L. 81/2017.

Malattia e infortunio extraprofessionale

L'obbligo di conservazione del posto cessa quando nell'arco di 24 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato si raggiungono i previsti limiti di comporto anche con più malattie.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La Consulta sul fallimento in estensione dei soci di società semplice

27/06/2025

Spazio: Legge quadro italiana con misure per PMI

27/06/2025

Modello Dichiarazione Ambientale 2025: presentazione prorogata al 30 giugno

27/06/2025

Locazioni brevi: obbligo di comunicazione in scadenza per contratti 2024

27/06/2025

Valutazione delle prestazioni: serve una cultura del riconoscimento

27/06/2025

Assegno di inclusione: da luglio rinnovo delle domande

27/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy