Assistenza fiscale modello 730, senza vincoli di compensazione per il datore di lavoro

Pubblicato il 05 agosto 2015

A seguito delle numerose richieste di chiarimento giunte all'Amministrazione finanziaria circa la possibilità riconosciuta dal Dlgs 175/2014 che, in un'ottica di trasparenza, prevede che il sostituto d'imposta possa recuperare le ritenute versate in più rispetto al dovuto oltre che le somme rimborsate ai sostituiti in sede di assistenza fiscale, tramite compensazione con il modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 73, in data 4 agosto 2015.

Il dubbio era legato al divieto previsto dal Dl 78/2010, che ha stabilito l'impossibilità di utilizzare in compensazione crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento, pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato.

Nel documento di prassi si specifica quanto già sostenuto nella circolare n. 13/2011, e cioè che tale divieto riguarda solo la compensazione “orizzontale” e non anche quella “verticale” e sono in ogni caso esclusi i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta.

Pertanto, ora, è ribadito che la preclusione all’autocompensazione in presenza di ruoli scaduti (prevista dal Dl 78/2011) non si applica alla compensazione, operata dai sostituti d’imposta, dei rimborsi da assistenza fiscale e delle ritenute versate in eccesso.

In altri termini, il recupero delle somme rimborsate ai sostituiti e delle ritenute versate in più non è soggetto al limite suddetto e, dunque, dal 2015, il datore di lavoro può effettuare la compensazione senza vincoli per i rimborsi del 730, anche in presenza di debiti a ruolo, dandone evidenza nel modello di pagamento F24.

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