Associazione per delinquere: determinante la consapevolezza dell'illiceità delle attività

Pubblicato il 11 febbraio 2010
Risponde del delitto di associazione per delinquere (articolo 416 Codice Penale) anche il soggetto che partecipa all'associazione senza conoscere tutta l'attività illecita posta in essere dalla gang; è infatti sufficiente, ai fini della configurabilità della fattispecie, che il partecipe sia comunque consapevole della natura illecita dell'attività stessa. E' quanto spiegato dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite, nel testo della recente sentenza n. 5405/2010.
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