Assoluzione in secondo grado senza necessità di riesaminare i testi

Pubblicato il 04 aprile 2018

Il giudice di appello che riformi, in senso assolutorio, una sentenza di condanna, non è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado.

Basta una motivazione puntuale ed adeguata

Nondimeno, lo stesso - previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’articolo 603 del Codice di procedura penale - è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.

E’ questo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite penali di Cassazione con sentenza n. 14800 del 3 aprile 2018.

Per la Corte, il nuovo quadro normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della Legge n. 103/2017 non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, “ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.”.

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