Assoluzione penale senza reintegro

Pubblicato il 01 maggio 2006

di Cassazione – sentenza n. 6454/06 – ritiene non essere sufficiente l’assoluzione in sede penale per salvare il posto di lavoro, poiché comportamenti penalmente non offensivi possono avere diversa rilevanza sotto il profilo giuslavoristico. Il giudizio colpisce un dipendente di banca, condannato per usura in primo grado ma assolto in appello. Anche dopo l’assoluzione, però, la banca s’era rifiutata di riammetterlo in servizio. E il lavoratore aveva fatto ricorso in Tribunale, vincendolo, e in sede d’appello era stata confermata la sentenza di reintegrazione. La banca non s’era arresa, facendo ricorso in Cassazione, ove le si è dato ragione: dimostrati l’apertura di un conto corrente bancario diversamente dalla prassi normale e l’invito fatto ad un cliente della banca a rivolgersi ad una certa finanziaria per un prestito, ha deciso che queste sono condotte del lavoratore imputato che rappresentano una violazione dell’obbligo di fedeltà e correttezza e ne ha negato il reintegro.     

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