Assonime Deduzione Irap costi personale dipendente

Pubblicato il 28 settembre 2016

Con la circolare n. 23 del 26 settembre 2016, Assonime risolve alcune questioni sollevate da sue associate, che riguardano la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato e l’obbligo di segnalazione nel modello di dichiarazione delle partecipazioni di controllo in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 167 del Tuir.

Nello specifico, con riguardo alla prima questione, si analizzano temi quali:

- il coordinamento fra la nuova deduzione, di tipo analitico, e le deduzioni fisse applicabili in base alla normativa precedente, e tuttora operanti;

- l’applicabilità della nuova deduzione per alcune tipologie di costi inerenti la risoluzione del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli stanziati a fronte di controversie con i dipendenti, oppure relativi ad erogazioni spettanti al personale dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro (incentivi all’esodo, ecc.);

- i criteri di deduzione applicabili ai costi relativi al trattamento di fine rapporto da parte dei soggetti IAS-adopter.

Deducibilità dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato ai fini IRAP

Riguardo alla deduzione di determinati costi del personale ai fini del tributo regionale (Irap), nella circolare n. 23 del 2016, Assonime analizza il coordinamento tra le deduzioni fisse e quelle analitiche, tenendo conto del fatto che le deduzioni analitiche dei costi del personale a tempo indeterminato non sostituiscono o annullano le preesistenti deduzioni parziali, ma anzi si aggiungono a quelle già esistenti.

Tuttavia, Assonime riconosce che tali deduzioni trovano alcuni limiti e, quindi, si analizza la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di non corretta indicazione delle deduzioni fisse e, conseguente, inesatto ammontare delle deduzioni analitiche residue.

In tal caso, secondo Assonime, invece della sanzione dal 90% al 180% da applicarsi in presenza di «indebite deduzioni dall'imponibile», si potrebbe applicare, in caso di inesatta compilazione della dichiarazione, l'esimente che prevede la non applicabilità di sanzioni in presenza di violazioni che non arrecano pregiudizio nelle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dal momento che la deduzione analitica, compenserebbe ciò che non è stato indicato nei righi precedenti.

Riguardo ai costi riferibili agli incentivi all'esodo e agli altri costi relativi alla risoluzione dei rapporti di lavoro, la circolare 23/2016 specifica che non è possibile dedurre alcuna quota di accantonamento. Ne consegue che la deduzione è rinviata al momento del relativo sostenimento di tali costi, alla stessa stregua degli importi dei costi sostenuti nell'esercizio, ma non accantonati.

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