Assonime. Imprese tutelate per i ritardi nei procedimenti amministrativi

Pubblicato il 06 maggio 2014 Nel nostro ordinamento è stata progressivamente integrata la disciplina generale sul procedimento amministrativo prevista dalla Legge n. 241/1990.

La tardiva emanazione del provvedimento amministrativo configura una ipotesi di responsabilità disciplinare e amministrativo/contabile del dirigente e funzionario inadempiente, con possibilità di esercizio – in caso di inerzia – di un potere sostitutivo. All’interessato è, invece, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardo subito.

Il Decreto legge n. 69/2013 ha previsto l’introduzione di un indennizzo a carico della Pa di 30 euro per ogni giorno successivo alla data di scadenza del termine procedimentale, per un ammontare massimo complessivo di 2mila euro (consulta anche l’articolo di Edicola: "P.A. in ritardo? Si può ottenere un indennizzo economico").

Assonime, con la circolare n. 14 del 2 maggio 2014, illustra l’articolo 28 del decreto del “Fare”, che appunto introduce l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, soffermandosi sugli aspetti critici della disciplina.

Come ottenere il riconoscimento dell’indennizzo da ritardo

L’indennizzo è stato introdotto in via sperimentale per diciotto mesi a favore delle imprese e non riguarda i privati cittadini.

Per ottenere il risarcimento l’azienda è tenuta ad azionare il potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine procedimentale.

L’interessato dovrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo per richiedere l’emanazione del provvedimento e il pagamento dell’indennizzo.

Solo se anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento entro il termine assegnato, l’impresa ha diritto al pagamento dell’indennizzo.

In questo caso non è necessario reiterare la domanda di indennizzo, perché lo stesso sarà liquidato d'ufficio.

La Pa tenuta al pagamento dell’indennizzo deve, comunque, adottare l’atto amministrativo.
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