Assonime. Opzione per il consolidato con dichiarazione tardiva

Pubblicato il 20 dicembre 2019

Assonime punta l’attenzione su quanto espresso dall’agenzia delle Entrate, in una recente risposta, in merito all’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale.

Con la circolare n. 27 del 13 dicembre 2019, l’Associazione delle società italiane per azioni analizza il principio affermato dalle Entrate nella risposta n. 488, fornita il 15 novembre 2019, riguardante il momento in cui può essere esercitata l’opzione per il consolidato.

Opzione per il consolidato anche con dichiarazione tardiva

Osserva Assonime che quanto sostenuto dal Fisco – per il quale alla mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi di una società partecipante al consolidato fiscale si può ovviare con una dichiarazione tardiva oppure con una dichiarazione integrativa presentata entro i termini – rappresenta una novità rispetto al precedente orientamento.

Infatti, in passato, l’AF ha tenuto una posizione restrittiva, ritenendo che l'opzione per il consolidato dovesse essere manifestata entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione e che, quindi, trascorso tale termine, non vi era più possibilità di adesione.

Per Assonime assume importanza il fatto che ora l’AF considera valide le dichiarazioni dei redditi presentate entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, con il pagamento delle sanzioni per il ritardo. Lo stesso per le dichiarazioni integrative presentate entro il medesimo periodo per correggere errori od omissione di una dichiarazione presentata nei termini.

In effetti, se la disciplina generale ammette la presentazione del modello di dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, non è ragionevole non prevedere la medesima possibilità per l’esercizio della scelta del regime consolidato.

Ciò implica che per ovviare alla dimenticanza non si rende necessario ricorrere alla remissione in bonis.

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