Srl. Assonime su organo di controllo e primo esercizio per la revisione

Pubblicato il 28 gennaio 2020

Assonime scioglie i dubbi su quale sia il primo esercizio che deve essere oggetto di revisione legale da parte dell’organo di controllo o del revisore legale che in una Srl è stato nominato a ridosso della scadenza del 16 dicembre 2019.

Secondo l’Associazione, nei casi in cui la nomina fosse avvenuta a ridosso della data di scadenza del periodo indicata dalla legge, il soggetto - non potendo svolgere correttamente tutte le attività di pianificazione, verifiche periodiche e controllo sul bilancio nello stesso esercizio in cui è stato nominato – dovrebbe iniziare a svolgere l’attività di revisore dall’esercizio successivo a quello della nomina.

Codice della Crisi. Srl, nomina dell’organo di controllo o del revisore

Ne “Il Caso n. 1/2020” dal titolo “Codice della crisi: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl e primo esercizio di svolgimento dell’attività di revisione legale”, Assonime ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) e il successivo Decreto Legge “Sblocca-cantieri” (Dl n. 32/2019) hanno modificato l'articolo 2477, secondo comma, del Codice civile, ampliando le condizioni in presenza delle quali una società a responsabilità limitata è tenuta a nominare l'organo di controllo o il revisore.

Per le Srl già costituite alla data del 16 marzo 2019, che rientrino nelle nuove condizioni previste dall'art. 2477, il termine per adempiere all'obbligo di nomina è stato stabilito entro il 16 dicembre 2019.

Le nuove condizioni per procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore ricorrono al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

Il Codice della crisi ha poi fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore avvenuta il 16.03.2019 (quindi entro il 16.12.2019), il termine entro il quale le Srl e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16.03.2019, dovevano provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, ed eventualmente uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme.

Codice della crisi. Srl con i nuovi requisiti, primo esercizio da assoggettare a revisione

Con l’entrata in vigore delle suddette novità normative si è posto, però, il problema di conoscere quale fosse il primo esercizio da assoggettare alla revisione legale.

Assonime si sofferma, in particolare, su quei casi di nomina dei revisori a ridosso della scadenza del 16 dicembre 2019; situazione quest’ultima che concederà al revisore meno tempo per effettuare i controlli sull’esercizio in chiusura.

L’Associazione, infatti, osserva che le Srl che rientrano nei nuovi parametri ed hanno nominato il revisore entro 30 giorni dalla constatazione del superamento dei nuovi limiti, hanno permesso ai "controllori" di analizzare i vari processi aziendali e mettere in pratica la propria funzione già nel corso del 2019. Stessa cosa non si può dire, invece, per le Srl che hanno atteso il termine del periodo concesso per nominare gli organi di controllo/revisori.

Inoltre, ricorda Assonime che l’attività di revisore legale non è un’attività puntale su un particolare atto che si svolge al termine dell’esercizio, ma è un’azione pianificata che deve essere svolta in forma continuativa nel corso dell’intero esercizio sociale.

Alla luce delle suddette considerazioni, secondo il parere di Assonime, per le Srl che hanno nominato l’organo di controllo o il revisore entro il 16 dicembre 2019, la revisione legale del bilancio dovrà riguardare il primo esercizio successivo alla nomina, ossia quello relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020.

L’incarico avrà comunque una durata triennale (2020, 2021 e 2022) e scadrà alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del terzo esercizio.

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