Assonime sulla riforma degli scambi intracomunitari di beni

Pubblicato il 20 dicembre 2019

A partire dal 1° gennaio 2020 la disciplina degli scambi intracomunitari subirà una profonda modifica.

La mancanza di una normativa interna di recepimento della Direttiva 2018/1910/UE potrebbe rendere tale passaggio non semplice per gli operatori nazionali, che si troverebbero ad affrontare situazioni di incertezza circa la corretta gestione degli scambi intracomunitari di beni, soprattutto con rifermento all’obbligo dell’identificativo Iva, ai nuovi Intrastat, al regime delle call-of stock e alle vendite a catena.

Quattro "Quick fixes" per agevolare la riforma degli scambi intra-Ue

Le modifiche che dal prossimo gennaio andranno ad interessare la disciplina Iva degli scambi intracomunitari vengono denominate "Quick fixes", ovvero "soluzioni rapide" e sono finalizzate a risolvere quattro questioni specifiche che davano luogo ad interpretazioni difformi nei vari Stati membri.

Queste modifiche, riguardanti nello specifico il regime di call-off stock, le operazioni a catena e la valenza da attribuire al numero di identificazione Iva nelle cessioni intra-Ue, sono state disciplinate con la Direttiva n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018, che avrebbe dovuto essere adottata dall’Italia entro il 31 dicembre 2019.

Il mancato recepimento di tale normativa comunitaria, ha suscitato l’interesse di Assonime, che ha voluto così analizzare le problematiche che gli operatori nazionali dovranno affrontare dal 1° gennaio 2020.

Con riferimento, invece, alla nuove regole sulle modalità di prova delle cessioni intracomunitarie, di cui all’articolo 45 bis del Regolamento 2018/1912/UE, ciò che preoccupa non è la mancanza di una norma, in quanto le disposizioni del citato Regolamento sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno, quanto piuttosto la necessità di acquisire i documenti di prova del trasferimento delle merci in un altro Stato Ue.

Alla luce di tutto ciò, Assonime nella circolare n. 29/2019, oltre ad auspicare un intervento urgente da parte dell’Amministrazione finanziaria per chiarire l’ambito applicativo e temporale della Direttiva, analizza le fasi che hanno portato all’introduzione delle "quattro soluzioni rapide" per l'Iva, soffermandosi sulle caratteristiche essenziali di ognuna di esse, confrontandole con quella che è l'attuale disciplina vigente in ambito nazionale e segnalando le criticità che potrebbero verificarsi.

Riforma degli scambi intracomunitari, cessioni a catena

Assonime si sofferma, tra l'altro, sulle operazioni a catena, ossia su quelle operazioni caratterizzate da cessioni successive della stessa merce che viene trasferita da uno Stato UE ad un altro Stato UE mediante un unico trasporto. Le operazioni a catena non si devono assimilare alle triangolazioni intracomunitarie.

Il regime Iva delle operazioni a catena è stato disciplinato dalla Direttiva n. 2018/1910/UE che ha previsto l’introduzione dell’art. 36-bis nella Direttiva IVA.

Dal 1° gennaio 2020, non essendo stata recepita la suddetta Direttiva, si andrà incontro ad un disallineamento tra le norme degli Stati membri che l’hanno recepita e le norme nazionali.

Pertanto, gli operatori nazionali non potranno avvalersi delle semplificazioni previste dalla normativa comunitaria per le operazioni a catena e saranno costretti a nominare un rappresentante fiscale o a richiedere l’identificazione diretta al fine di assolvere i relativi obblighi Iva nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo dei beni.

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