Assunzione di beneficiari ADI e SFL: premiata l’attività di intermediazione

Pubblicato il 30 aprile 2025

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (noto come "Decreto Lavoro"), ha introdotto, in particolare, incentivi per i datori di lavoro che assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Tali incentivi assumono la forma di:

Assunzione di beneficiari ADI e SFL: esonero contributivo

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati nella misura del

Le assunzioni/trasformazioni devono riguardare personale con qualifica non dirigenziale. Il lavoratore deve essere già beneficiario di ADI o SFL al momento dell’assunzione.

La durata massima dell’incentivo è di 12 mesi.

Il beneficio è subordinato all'inserimento dell’offerta nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL 

Tipo di contratto

Percentuale esonero

Massimale annuo

Durata massima

Tempo indeterminato (anche apprendistato)

100%

€8.000

12 mesi

Tempo determinato o stagionale

50%

€4.000

Fino a 12 mesi (non oltre la durata del contratto)

 

Contributo economico una tantum: a chi spetta

Oltre all’esonero contributivo, il Decreto Lavoro prevede il riconoscimento di un contributo economico una tantum a favore di soggetti che abbiano svolto attività di intermediazione per favorire l’assunzione dei beneficiari ADI o SFL.

Possono beneficiare del contributo, ove autorizzati all'attività di intermediazione:

Quando e come è riconosciuto il contributo

Il contributo è riconosciuto:

Il contributo è proporzionale all’incentivo fruito dal datore di lavoro e varia in base al tipo di contratto.

Per le assunzioni di soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, effettuate in conseguenza dell’intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30% e per un ammontare massimo di;

Per l’assunzione riferita a una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI avvenuta in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta dagli enti prima indicati, questi ultimi hanno diritto ad un contributo pari:

Il contributo non è cumulabile in caso di proroghe o trasformazioni: viene riconosciuto una sola volta per ciascun lavoratore.

NOTA BENE: Il contributo non è soggetto a restituzione anche in caso di recupero dell’incentivo contributivo fruito dal datore di lavoro.

Come ottenerlo dall'INPS

Il datore di lavoro deve dichiarare, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero contributivo per l’assunzione effettuata, se l’assunzione sia avvenuta a seguito della specifica attività di mediazione.

L’INPS invia comunicazione PEC al soggetto intermediario per informarlo del diritto al contributo.

L’agenzia/ente accede al Cruscotto SFL-ADI tramite il portale INPS e inserisce l’IBAN per il pagamento.

Il pagamento avviene:

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