Assunzione lavoratori Non è trasferimento azienda

Pubblicato il 07 dicembre 2016

Niente trasferimento Senza passaggio di beni

Non costituisce trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione di lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore, se ciò non si accompagni anche ad un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, respingendo il ricorso di alcuni lavoratori, volto ad ottenere il riconoscimento del loro diritto a proseguire, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di una S.r.l., il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con una Cooperativa.

Tale Cooperativa li aveva difatti licenziati per cessazione dell’attività, a cagione del mancato rinnovo da parte del Comune, dell’appalto per la gestione dei parcheggi comunali; servizio per l’appunto affidato alla S.r.l. con cui intendevano proseguire il rapporto.

Secondo la Corte Suprema non può ritenersi verificato, nel caso di specie, alcun trasferimento d’azienda, per il solo fatto dell’attribuzione ad un nuovo appaltatore (la S.r.l.) dell’appalto precedentemente affidato alla Cooperativa. Vi osta l’esplicito contrario disposto di cui all'art. 29 comma 3 D. Lgs. 276/2003, secondo cui “l’acquisizione di personale già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo di lavoro o di clausola contrattuale, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.

Detta normativa – proseguono gli ermellini – deve essere interpretata in senso conforme al diritto europeo, secondo cui è trasferimento di azienda, quello di un entità economica che conservi la sua identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica.

E se è pur vero che un’azienda può comprendere anche beni immateriali (quale il personale), è tuttavia difficile che possa ridursi solo ad essi, giacché la stessa nozione di azienda contenuta nell'art. 2555 c.c. evoca pur sempre la necessità di beni materiali che siano organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa.

Passaggio dipendenti vecchio/nuovo appaltatore Non automatico

Le considerazioni che precedono – conclude la Corte con sentenza n. 24972 del 6 dicembre 2016 – stanno a dimostrare che il passaggio di dipendenti, nel caso de quo, dal precedente appaltatore al nuovo subentrato nell'appalto medesimo (in assenza, si ribadisce, di contestuale trasferimento di non trascurabili strutture materiali organizzate tra loro) non è automatico né forma oggetto di diritto acquisito in capo ai lavoratori del vecchio appaltatore, non esistendo alcuna normativa che lo stabilisca.

E se detto passaggio non è automatico, ciò vuol dire che necessita pur sempre di apposite concordi dichiarazioni di volontà delle imprese e/o della stazione appaltante; dichiarazioni che nella specie sono mancate. 

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